La  Commissione  tributaria  provinciale  di  Roma,  Sezione  32,
riunita con l'intervento dei signori: 
      Mazzi Giuseppe - Presidente e relatore; 
      Miraglia Luigi - Giudice; 
      Triscari Giancarlo; 
    ha  emesso  la  seguente  Ordinanza,  su  ricorso  n.  1683/2018,
depositato il 2 febbraio 2018, 
      avverso Cartella  di  pagamento  n. 09720170209137838  e  altre
Tas.Automobili; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209137939000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209138040000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209138141000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209138242000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209138343000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209138444000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209138545000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209138646000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209138747000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209138848000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209138949000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di    pagamento    n.    09720170209139050
Tas.Automobili; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209139252000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209139353000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209139454000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209139555000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209139656000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209139858000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209139959000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209140060000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209140161000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209140464000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209140565000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209140666000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209140767000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209140868000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209140969000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209141070000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209141171000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209141272000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209141373000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209141474000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209141575000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209141777000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209141878000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209141979000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209142080000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209142181000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209142282000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209142383000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209142484000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209142585000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209142787000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209142888000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209142989000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209143090000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209143292000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209143300000
Tas.Automobil; 
      avverso  Cartella   di   pagamento   n.   097201702091433191000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209143401000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209143502000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209143603000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209143704000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209143805000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di    pagamento    n.    09720170209143906
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209144007000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209144209000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209144310000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209144411000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209144512000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209144613000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209144714000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di   pagamento   n.   09720170209144815000
Tas.Automobili; 
      avverso  Cartella   di   pagamento   n.   097201702099140363000
Tas.Automobil; 
      avverso   Cartella   di    pagamento    n.    09720208139151000
Tas.Automobili; 
      avverso  Cartella   di   pagamento   n.   097220170209141676000
Tas.Automobil; 
      avverso  Cartella   di   pagamento   n.   097220170209144108000
Tas.Automobil; 
    Contro: 
      Regione Lazio, via R.R. Garibaldi n. 7, 00100 Roma; 
    Proposto dai ricorrenti: 
      Iccrea Bancaimpresa S.p.a.,  via  Lucrezia  Romana  nn.  41/47,
00178 Roma; 
    difeso da: 
      Cezza Giovanni Luca, via Flaminia n. 135, 00196 Roma; 
    difeso da: 
      Moretti Valerio, via Piero Foscari n. 40, 00139 Roma; 
 
                              Ordinanza 
 
    La Commissione, premesso che la Soc. Iccrea  Bancaimpresa  S.p.a.
ricorreva avverso 68 cartelle di  pagamento  notificate  dall'Agenzia
delle entrate - Riscossione, per il pagamento complessivo di circa  €
39.000, a titolo di tassa  automobilistica  per  l'anno  2015  ed  in
relazione a veicoli acquistati dalla societa' e concessi in locazione
finanziaria ai propri clienti. 
    Nel ricorso il contribuente osserva: 
      l'art. 5, comma 32, decreto-legge n. 953/1982 prevedeva che  al
pagamento della tassa  automobilistica  fosse  tenuto  chi  risultava
proprietario del veicolo; 
      l'art. 7, comma 2, della legge n. 99/2009  ha  modificato  tale
articolo  prevedendo  che  sono  tenuti  al  pagamento   coloro   che
risultano,  dal  pubblico  registro  automobilistico,   «proprietari,
usufruttuari, acquirenti  con  patto  di  riservato  dominio,  ovvero
utilizzatori  a  titolo  di  locazione  finanziaria»:  l'orientamento
giurisprudenziale prevalente a seguito dell'entrata in vigore di tale
norma e' stato nel senso che il legislatore abbia  voluto  attribuire
l'obbligo di pagamento esclusivamente in capo agli utilizzatori; 
      l'art. 9, comma 9-bis della legge n.  125/2015,  ha  introdotto
una norma interpretativa, dotata di efficacia retroattiva, con cui e'
stabilito espressamente che il soggetto  tenuto  al  pagamento  della
tassa automobilistica sia esclusivamente l'utilizzatore; 
      in ultimo, l'art. 10, commi 6 e 7, del decreto-legge conv.  con
modif. dalla legge  n.  160/2016,  ha  disposto  l'abrogazione  della
citata   norma   di   interpretazione   autentica   e    reintrodotto
retroattivamente il medesimo contenuto normativa a decorrere dal l  °
gennaio 2016: tali disposizioni, ove  interpretate  nel  senso  della
applicabilita'  per  le  annualita'  precedenti  al   2016,   e   sui
contenziosi in atto, violano il principio di  irretroattivita'  delle
norme tributarie; i commi  citati  peraltro  non  hanno  i  requisiti
minimi  per  potersi  definire  giuridicamente  dotati  di  efficacia
retroattiva e possono avere efficacia solo per il futuro, ovvero  per
i tributi in scadenza  a  date  successive  al  24  giugno  2016;  la
precedente norma interpretativa ha gia'  definitivamente  prodotto  i
suoi effetti nel momento in cui e'  intervenuta  l'abrogazione  e  la
norma abrogativa non puo' a sua volta essere qualificata quale  norma
di interpretazione  autentica  per  mancanza  dei  requisiti  formali
(l'art. 3 della legge n. 212/2000 prevede che le norme interpretative
debbano essere emanate solo in casi eccezionali  e  qualificate  come
tali) e dei presupposti sostanziali; 
      comunque,   ancor   prima   della   emanazione   della    norma
interpretativa, sulla base della disposizione contenuta nell'art.  7,
comma 2, lett.  a)  legge  n.  99/2009  l'unico  soggetto  tenuto  al
pagamento della tassa nelle ipotesi di locazione finanziaria  era  da
ritenere  l'utilizzatore:  pertanto,  come  riconosciuto  in   alcune
sentenze di commissioni tributarie,  alla  normativa  introdotta  nel
2016 non puo'  essere  riconosciuto  carattere  retroattivo,  per  il
periodo anteriore al 1° gennaio 2016; 
      ove alla normativa di cui al decreto-legge n. 113/2016  dovesse
riconoscersi natura di disposizioni interpretative o comunque  dotate
di efficacia retroattiva,  dovrebbe  essere  sollevata  eccezione  di
legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3, 97, 102 e  104
Cost. (per violazione: del principio del legittimo affidamento  degli
amministrati nella certezza della legge; dei principi di uguaglianza,
ragionevolezza  ed  imparzialita'  dell'azione  amministrativa;   del
principio  di  non   interferenza   nell'esercizio   della   funzione
giurisdizionale). 
    Si e' costituita in giudizio la Regione Lazio,  la  quale,  nelle
proprie controdeduzioni, rappresenta che: 
      per quanto riguarda  la  cartella  n.  09720170209137838000  la
societa' risulta proprietaria  dei  relativi  46  veicoli  che  dalle
visure al PRA non risultano essere in locazione finanziaria; 
      in ordine alle restanti cartelle  la  Corte  di  cassazione,  a
seguito della entrata in vigore dell'art. 7, comma 2, della legge  n.
99/2009 ha ritenuto che, nel novero dei soggetti passivi del tributo,
siano  stati  aggiunti  gli  utilizzatori  a  titolo   di   locazione
finanziaria, con la fissazione di un vincolo solidale fra locatore  e
locatario  in  caso  di  inadempimento  nel  pagamento  della   tassa
automobilistica  (Cass.  sez.  trib.,   n.   1552/2014,   16964/2015,
10356/2015); 
      l'art. 9, comma 9-bis del decreto-legge  n.  78/2015  e'  stato
ritenuto quindi in alcune sentenze di giudici  tributari  come  norma
non interpretativa, ma innovativa; 
      l'abrogazione di tale norma, per effetto dell'entrata in vigore
dell'art. 10, comma 6, decreto-legge n.  113/2016,  non  consente  di
affermare l'efficacia della norma abrogata per  i  casi  sorti  prima
della sua entrata in vigore. 
    Nella stessa data, 31 ottobre 2018, la ricorrente  ha  presentato
memoria  illustrativa  (con  la  quale  vengono  prodotte   ulteriori
sentenze  emanate  medio  tempore)  e  la   Regione   Lazio   memoria
aggiuntiva. 
 
                               Osserva 
 
    1.  Ritiene  la  Commissione  di  sollevare   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  commi  6   e   7,   del
decreto-legge  n.  113/2016,  conv.  con  legge  n.   160/2016,   per
violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in  cui
stabiliscono, quale termine di decorrenza della disposizione  secondo
cui gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in
via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale,  il
1° gennaio 2016, anziche' il 15  agosto  2015,  data  di  entrata  in
vigore dell'art. 9, comma 9-bis della legge 6 agosto 2015, n. 125. 
    Le norme che rilevano principalmente nel presente  giudizio  sono
le seguenti: 
      art. 5, comma 29, decreto-legge n. 953/1982, conv. dalla  legge
n. 53/1983: «Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono
tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per  il  pagamento
stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955,  n.  463,  risultano  essere
proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i  veicoli  in
esso iscritti, e dai registri di  immatricolazione  per  i  rimanenti
veicoli ed autoscafi»; 
      art.  7,  comma  2,  della  legge  n.  99/2009:  «All'art.   5,
ventinovesimo comma, del decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) nel primo periodo,  dopo  la  parola:  "proprietari"  sono
inserite le  seguenti:  ",  usufruttuari,  acquirenti  con  patto  di
riservato  dominio,  ovvero  utilizzatori  a  titolo   di   locazione
finanziaria, "»; 
      art. 9, comma 9-bis del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.  78,
conv. con modif. dalla legge n.  125/2015  «L'art.  5,  ventinovesimo
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.  953,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,  come  modificato
dall'art. 7,  comma  2,  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  si
interpreta nei senso che in caso di  locazione  finanziaria  soggetto
tenuto al pagamento della  tassa  automobilistica  e'  esclusivamente
l'utilizzatore; e' configurabile la  responsabilita'  solidale  della
societa' di leasing solo nella  particolare  ipotesi  in  cui  questa
abbia  provveduto,  in  base  alle  modalita'   stabilite   dall'ente
competente, al pagamento cumulativo,  in  luogo  degli  utilizzatori,
delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del  contratto
di locazione finanziaria»; 
      art. 10, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 113/2016, conv.  con
legge n. 160/2016: «6. All'art. 9 del decreto-legge 19  giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, il comma 9-bis e' abrogato e il  comma  9-quater  si  applica  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      7. All'art. 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma
2 e' inserito il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1°  gennaio  2016,
gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,  sulla  base  del
contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del  contralto
medesimo, sono tenuti in  via  esclusiva  al  pagamento  della  tassa
automobilistica  regionale;  e'  configurabile   la   responsabilita'
solidale della societa' di leasing solo nella particolare ipotesi  in
cui  questa  abbia  provveduto,  in  base  alle  modalita'  stabilite
dall'ente  competente,  al  pagamento  cumulativo,  in  luogo   degli
utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella  durata
del contratto di locazione finanziaria.». 
    2. Sulla rilevanza della suddetta  questione  con  riguardo  alla
definizione del presente giudizio non  sussiste  dubbio,  in  quanto,
trattandosi della impugnazione di una molteplicita'  di  cartelle  di
pagamento aventi scadenze in varie date dell'anno 2015, ed  in  molti
casi (si indica a solo titolo di esempio le  cartelle  relative  agli
autoveicoli targati EJ527RN, ed  EL856XE,  oltre  a  numerose  altre)
successive al 15 agosto 2015, l'applicazione della  norma  della  cui
costituzionalita' si dubita condurrebbe al rigetto del ricorso  della
societa' per ognuna delle suddette cartelle,  mentre,  al  contrario,
ove si ritenesse che la  disposizione  che  riconosce  come  soggetto
passivo del tributo  in  via  esclusiva  l'utilizzatore  debba  avere
applicazione dal 15 agosto 2015,  cio'  comporterebbe  il  necessario
accoglimento del  ricorso  per  tutte  le  cartelle  aventi  scadenza
successiva. 
    3. Quanto alla valutazione circa la  non  manifesta  infondatezza
della questione di costituzionalita', va  premesso  che  la  societa'
ricorrente chiede in primo luogo che la Commissione  si  conformi  ad
una soluzione interpretativa in base alla quale, pur  dopo  l'entrata
in vigore del decreto-legge n. 113/2016, ed a decorrere  dall'entrata
in  vigore  della  legge  n.  99/2009,  al  pagamento   della   tassa
automobilistica  sia  tenuto,  nel  caso  di  locazione  finanziaria,
esclusivamente l'utilizzatore, come disposto  in  termini  inequivoci
dalla norma di interpretazione autentica di  cui  all'art.  9,  comma
9-bis della legge n. 125/2015. 
    Secondo il ricorrente l'art. 10, commi 6 e 7,  del  decreto-legge
n. 113/2016, conv. con legge n. 160/2016, che  pur  abroga  la  norma
interpretativa del 2015, non puo' avere efficacia retroattiva  e  non
puo'  quindi  determinare  l'inapplicabilita',  anche  per  i   fatti
anteriori  al  15  agosto  2015,  della  disciplina  secondo  cui  al
pagamento  della  tassa  automobilistica  e'  tenuto   esclusivamente
l'utilizzatore. 
    Tale tesi non  puo'  essere  condivisa,  dal  momento  che  sulla
interpretazione della disposizione introdotta dalla legge n.  99/2009
e' intervenuto il giudice di legittimita', il quale  ha  riconosciuto
che tale disposizione ha  la  ratio  di  estendere  la  soggettivita'
passiva del  tributo,  aggiungendo,  quale  obbligato,  nel  caso  di
locazione finanziaria, l'utilizzatore  al  proprietario  del  veicolo
(cfr. Cass. sez. trib., n. 1552/2014, 10356/2015, 16964/2015). 
    E' vero che si  era  verificato  un  contrasto  giurisprudenziale
sulla applicazione della norma del 2009  (ed  e'  per  dirimere  tale
contrasto  che   il   legislatore   ha   introdotto   la   norma   di
interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 9-bis della  legge
n. 125/2015) ma appare senz'altro  corretta  l'interpretazione  della
Corte di cassazione  secondo  cui,  con  la  locuzione  «ovvero»,  il
legislatore ha voluto stabilire che, accanto al  proprietario  ed  in
solido con esso, nel  caso  di  locazione  finanziaria  risponde  del
pagamento della tassa anche l'utilizzatore. 
    3.  La  ricorrente  chiede  che  sia   sollevata   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  commi  6   e   7,   del
decreto-legge n. 113/2016, conv. con legge n. 160/2016, in  relazione
alla abrogazione della norma interpretativa del 2015 e nella parte in
cui  tale  abrogazione  sia  idonea  ad  incidere  sulle   situazioni
anteriori al 1° gennaio 2016. 
    In  termini  cosi  estesi,  e  salvo  quanto  sara'  di   seguito
precisato, la questione di  costituzionalita'  appare  manifestamente
infondata. 
    Occorre  preliminarmente  considerare  che   sulla   legittimita'
costituzionale delle leggi di interpretazione  autentica  vi  e'  una
vastissima giurisprudenza della Corte costituzionale, sia  in  ordine
alla differenza fra norme interpretative e norme innovative, sia  sui
limiti posti al legislatore nello stabilire la retroattivita' di  una
norma giuridica, definibile o meno  quale  norma  di  interpretazione
autentica. 
    Cosi', con la sentenza n. 314 del 2013, la  Corte  costituzionale
afferma che «Questa Corte si e' ripetutamente espressa nel senso  che
va riconosciuto carattere interpretativo alle norme che hanno il fine
obiettivo di chiarire  il  senso  di  norme  preesistenti  ovvero  di
escludere  o  di  enucleare  uno  dei  sensi  fra   quelli   ritenuti
ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo  di
imporre a chi e' tenuto ad applicare la disposizione  considerata  un
determinato significato normativo (sentenza n. 424 del 1993).  Ed  ha
chiarito che il legislatore puo' adottare  norme  di  interpretazione
autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di
una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la
scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso
del  testo  originario,  cosi'  rendendo  vincolante  un  significato
ascrivibile ad una norma anteriore» (cfr. anche sentenza n.  271  del
2011, secondo cui  «Questa  Corte  ha  piu'  volte  chiarito  che  il
legislatore puo' adottare  norme  di  interpretazione  autentica  non
soltanto  in  presenza  di  incertezze   sull'applicazione   di   una
disposizione o di contrasti giurisprudenziali,  ma  anche  quando  la
scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso
del  testo  originario,  cosi'  rendendo  vincolante un   significato
ascrivibile ad una norma anteriore»). 
    Con la sentenza n. 170 del  2013  e'  inoltre  chiarito  che  «il
divieto di retroattivita' della legge (art. undici delle disposizioni
sulla legge in generale),  pur  costituendo  valore  fondamentale  di
civilta'   giuridica,   non   riceve   nell'ordinamento   la   tutela
privilegiata di  cui  all'art.  25  Cost.»,  riservata  alla  materia
penale, con la conseguenza che «il legislatore - nel rispetto di tale
previsione - puo' emanare norme con efficacia retroattiva,  anche  di
interpretazione autentica, purche' la retroattivita'  trovi  adeguata
giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di
rilievo  costituzionale,  che   costituiscono   altrettanti   "motivi
imperativi di interesse generale", ai sensi della CEDU  (ex  plurimis
sentenza n. 78 del 2012). Tuttavia occorre che la retroattivita'  non
contrasti con altri valori e  interessi  costituzionalmente  protetti
(ex plurimis sentenze nn. 93 e 41 del 2011) e, pertanto, questa Corte
ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva
delle leggi». 
    Alla luce di quanto  affermato  dalla  Corte  costituzionale  non
sembra possa escludersi la  legittimita'  della  abrogazione  di  una
norma interpretativa, come avvenuto  nella  specie,  con  l'eventuale
introduzione di una diversa interpretazione rispetto a  quella  della
norma abrogata. 
    Sotto tale profilo l'art. 10, commi 6 e 7, del  decreto-legge  n.
113/2016 (che pure non e' nella  legge  espressamente  definito  come
norma interpretativa) ha legittimamente abrogato l'art. 9 comma 9-bis
della legge n. 125/2015 (ed ha poi introdotto la stessa disciplina di
cui allo stesso citato art. 9, comma 9-bis, ma solo a  decorrere  dal
1° gennaio 2016). 
    La previsione espressa che la suddetta disciplina (secondo cui al
pagamento del tributo e' tenuto esclusivamente l'utilizzatore, e  non
la societa' di leasing) si applica solo dal 1° gennaio  2016,  ha  un
solo possibile e chiaro significato: ovvero che per tutte le scadenze
precedenti  a  tale  data  si  applica  la   diversa   regola   della
responsabilita' solidale tra proprietario ed utilizzatore. 
    Per le scadenze relative al periodo tra il 15 agosto  2009  (data
di entrata in vigore della legge n. 99/2009) ed  il  15  agosto  2015
(data di entrata in vigore  della  legge  n.  125/2015)  la  proposta
questione  di  legittimita'  costituzionale   appare   manifestamente
infondata. Per le scadenze di pagamento della  tassa  automobilistica
verificatesi  in  tale  periodo,  infatti,  non  si  comprende  quale
affidamento debba essere riconosciuto al  contribuente,  non  essendo
ancora  stata  emanata  la   norma   interpretativa   successivamente
abrogata. 
    In effetti, peraltro,  la  soluzione  sfavorevole  alla  societa'
ricorrente, per i tributi che dovevano essere versati  prima  del  15
agosto 2015, non deriva tanto dalla efficacia retroattiva della norma
del 2016, ma dalla circostanza che, abrogata la norma interpretativa,
ai fatti «pregressi» non puo' che applicarsi la disciplina originaria
del 2009 (per la analogia delle situazioni puo' essere richiamata  la
sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  51  del  1985,   che   ha
parzialmente dichiarato incostituzionale l'art. 2, attuale  comma  6,
c.p.; con la precisazione che  solo  per  le  norme  penali  vige  il
principio garantistico della retroattivita' delle  disposizioni  piu'
favorevoli di cui all'art. 2, commi 2 e 4, c.p., mentre per le  norme
tributarie, anche se favorevoli al contribuente,  vige  il  principio
generale della irretroattivita' di cui all'art. 3 legge n. 212/2000). 
    4.  A  parere   di   questa   Commissione   appare   invece   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 10, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113,
conv. con modif. dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  nella  parte  in
cui viene stabilita la decorrenza della nuova disciplina,  favorevole
alla ricorrente, solo a decorrere dal 1° gennaio 2016,  anziche'  dal
15 agosto 2015. 
    Si e' detto infatti che appare  legittima  l'abrogazione  di  una
norma  interpretativa,  in  questo  caso  favorevole   alla   attuale
ricorrente: tuttavia va rilevato che, per il periodo di tempo in  cui
la norma interpretativa e' rimasta in vigore,  si  e'  verificato  un
affidamento della contribuente,  che  ha  omesso  il  versamento  del
tributo  con  la  (fondata)  consapevolezza   di   conformarsi   alla
disciplina in quel momento vigente. 
    Al riguardo deve essere ricordato il chiaro disposto dell'art. 3,
comma 1, della legge n. 212/2000 («Salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 2, le disposizioni tributarie non  hanno  effetto  retroattivo.
Relativamente  ai  tributi  periodici  le  modifiche  introdotte   si
applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di  entrata  in  vigore  delle  disposizioni  che  le
prevedono»). 
    Inoltre, anche a voler considerare l'art. 10, commi 6  e  7,  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 come  norma  interpretativa,  la
natura interpretativa della norma potrebbe essere  sostenuta  per  la
situazione giuridica esistente prima del 15 agosto 2015, e non per il
periodo successivo, in  quanto,  dopo  l'emanazione  della  norma  di
interpretazione autentica di cui all'art. 9 comma 9-bis  della  legge
n.   125/2015,   nessuna   incertezza   applicativa    o    contrasto
giurisprudenziale poteva essere piu' ipotizzato nella  individuazione
dei  soggetti  passivi  della  tassa  automobilistica  nel  caso   di
locazione finanziaria, essendo stato espressamente stabilito  che  il
pagamento  del  tributo  doveva  essere   effettuato   esclusivamente
dall'utilizzatore. 
    Deve  quindi  essere  ravvisato  un  contrasto  della   normativa
ordinaria, nel senso sopra precisato, con i principi fondamentali  di
cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, cosi' come affermato, per i
casi in cui  la  retroattivita'  della  norma  tributaria  non  trovi
giustificazione  nella  tutela  di   altri   interessi   di   rilievo
costituzionale, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 525  del
2000: 
      «l'effettivo problema da affrontare nella presente  fattispecie
non e'  quello  relativo  alla  natura  di  tali  leggi,  ma  investe
sostanzialmente i limiti che esse incontrano quanto alla loro portata
retroattiva. 
    In proposito questa Corte  ha  individuato,  oltre  alla  materia
penale, altri  limiti,  che  attengono  alla  salvaguardia  di  norme
costituzionali (v., ex plurimis, le citate sentenze n. 311 del 1995 e
n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e
di uguaglianza, quello della tutela  dell'affidamento  legittimamente
posto  sulla  certezza  dell'ordinamento  giuridico,  e  quello   del
rispetto  delle  funzioni  costituzionalmente  riservate  al   potere
giudiziario (cio' che vieta di intervenire per annullare gli  effetti
del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete  fattispecie
sub iudice). 
    In   questa   sede    occorre    in    particolare    soffermarsi
sull'affidamento del cittadino nella sicurezza  giuridica;  principio
che, quale elemento essenziale  dello  Stato  di  diritto,  non  puo'
essere  leso  da  norme  con   effetti   retroattivi   che   incidano
irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti  (v.  le
sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997).» 
    In definitiva, pertanto, ritiene questa Commissione che non possa
ritenersi costituzionalmente legittima (in relazione al principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 ed a quello di  capacita'  contributiva
di  cui  all'art.  53)  una  norma  tributaria,  come  quella   sopra
richiamata,  che  non  solo   abroghi   una   precedente   norma   di
interpretazione autentica, ma stabilisca in questo  modo  la  propria
efficacia retroattiva nel periodo successivo alla entrata  in  vigore
della norma interpretativa. 
    L'affidamento del contribuente, tra il momento della  entrata  in
vigore di una norma di interpretazione autentica e quello  della  sua
eventuale abrogazione, non puo'  che  essere  pieno,  poiche'  e'  lo
stesso legislatore che indica, in modo vincolante  per  l'interprete,
quale, fra le diverse opzioni interpretative di un  testo  normativo,
deve essere preferita.